La ZES Unica si conferma anche per il 2026 come uno degli strumenti centrali della fiscalità di sviluppo destinata alle imprese che investono nel Mezzogiorno. La proroga del credito d’imposta agli anni 2027 e 2028 rafforza infatti la funzione strategica dell’agevolazione, che continua a rappresentare un importante incentivo per programmi di investimento produttivo nelle aree agevolate.
La disciplina applicabile al 2026 mantiene tuttavia un impianto operativo particolarmente rigoroso, sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello procedurale. L’accesso al beneficio continua infatti a fondarsi sul meccanismo della “prenotazione” preventiva del credito, cui segue una successiva fase di consolidamento basata sugli investimenti effettivamente realizzati.
Il primo passaggio fondamentale riguarda la comunicazione preventiva da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2026. Attraverso questo adempimento l’impresa indica gli investimenti che intende effettuare e il relativo ammontare stimato, prenotando così il credito teoricamente spettante. Non si tratta ancora dell’attribuzione definitiva del beneficio, ma di una fase necessaria per consentire all’Amministrazione finanziaria di determinare il fabbisogno complessivo e la successiva percentuale di riparto delle risorse disponibili.
Successivamente, gli investimenti devono essere concretamente realizzati entro il 31 dicembre 2026. È proprio questo il momento che assume particolare rilevanza sul piano fiscale, poiché la maturazione del credito dipende dal corretto perfezionamento degli investimenti entro la fine dell’esercizio. Per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione; per gli immobili la stipula dell’atto o il diverso momento in cui si produce l’effetto traslativo; negli appalti e nei SAL assumono invece rilievo soltanto i corrispettivi fiscalmente maturati e definitivamente liquidati entro l’anno.
La fase conclusiva si concentra nel gennaio 2027, quando dovrà essere trasmessa la comunicazione integrativa contenente l’ammontare effettivamente investito, gli estremi delle fatture elettroniche e l’eventuale certificazione richiesta dalla normativa. È in questo momento che il credito prenotato viene sostanzialmente consolidato sulla base delle spese realmente sostenute.
Particolare attenzione deve essere prestata al rapporto tra investimenti programmati e investimenti effettivi. La comunicazione integrativa, infatti, non può indicare un ammontare superiore rispetto a quello originariamente prenotato nella comunicazione preventiva. Se l’impresa realizza investimenti inferiori rispetto a quelli inizialmente comunicati, il credito verrà conseguentemente ridotto. Se invece gli investimenti risultano superiori, la quota eccedente non potrà beneficiare della prenotazione effettuata per il 2026 e potrà eventualmente essere oggetto di una nuova comunicazione nell’ambito del periodo successivo.
Accanto agli aspetti procedurali, restano centrali le questioni di natura fiscale. In assenza di una specifica previsione di detassazione, il credito d’imposta ZES concorre infatti alla formazione del reddito imponibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP. Il beneficio è inoltre utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Anche la determinazione della base agevolabile richiede particolare attenzione. L’IVA può essere inclusa nel costo agevolabile soltanto quando risulti effettivamente e definitivamente non recuperabile. Non è quindi sufficiente che l’imposta non venga detratta in concreto: occorre che sussista una vera e propria indetraibilità giuridica, come avviene nei casi di limitazioni normative, pro-rata o svolgimento di operazioni esenti. Nelle operazioni soggette a reverse charge, il costo agevolabile resta normalmente assunto al netto dell’IVA, salvo il caso in cui la stessa sia oggettivamente indetraibile.
Resta inoltre confermata la possibilità di cumulare il credito ZES con altre agevolazioni, purché siano rispettate le intensità massime di aiuto previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e sia evitato qualsiasi doppio finanziamento delle medesime spese. Gli aiuti qualificabili come aiuti di Stato devono essere sommati ai fini del rispetto dei massimali, mentre le misure fiscali generali non qualificabili come aiuti di Stato possono cumularsi senza incidere sul relativo tetto, fermo restando il limite rappresentato dal costo complessivo dell’investimento.
In un contesto caratterizzato da controlli sempre più rigorosi, la corretta fruizione del credito richiede infine un’attenta gestione documentale: certificazione delle spese, tracciabilità dei pagamenti, coerenza tra investimenti effettuati, comunicazioni trasmesse e utilizzo in compensazione rappresentano elementi essenziali per evitare contestazioni in sede di verifica.
