INDENNITA’ COVID 19 DI € 600,00 PER I LAVORATORI AUTONOMI

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Si tratta di indennità previste, attualmente,  per il solo mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale, per le seguenti categorie di lavoratori autonomi.

  1. Indennità lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

Artigiani

Commercianti

Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

  1. Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

N.B. NON RIENTRANO I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE (ad esempio: ARCHITTETTI, INGEGNERI, DOTTORI COMMERCIALISTI, AVVOCATI, BIOLOGI, INFERMIERI, GEOMETRI, AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, AGRONOMI, CHIMICI, GEOLOGI, ETC.)

i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

  1. Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (si sta valutando l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

  1. Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione.

 

 

  1. Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

– almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;

– che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;

– detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

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DOMANDA DA PRESENTARE ALL’INPS

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, – che intendessero beneficiare dell’indennità in questione –  dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.

La circolare applicativa dell’Inps dovrebbe uscire entro fine mese, intanto, vi suggeriamo di preparaVi, mediante la registrazione sul portale, qualora non abbiate a disposizione le password INPS.

La registrazione potrà essere effettuata con 3 diverse modalità: SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), PIN INPS.

1) Chi possiede il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID potrà accedere subito al portale, ad ogni modo è possibile farne richiesta e l’
2) la Carta Nazionale dei Servizi è una smart card o una chiavetta USB che contiene un certificato digitale di autenticazione personale;
3) Infine ogni cittadino può registrarsi su Inps Online ed accedere ai servizi, utilizzando il PIN INPS. Tale codice Pin è un codice personale che viene rilasciato con richiesta online e del quale molti sono già in possesso.

Il Contact center dell’Inps è raggiungibile al numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare a pagamento e per qualsiasi dubbio o informazione potete rivolgervi direttamente all’Istituto.

La procedura di presentazione della domanda dovrebbe essere la seguente:

Entrare nella sezione personale del sito INPS attraverso il PIN cittadino:

Accedere

Proseguire per accesso servizi on line

Nella barra di ricerca selezionare “domande per prestazioni al sostegno del reddito”

Selezionare “Indennità covid 19”

Invio domanda.

La procedura non è ancora attiva.

Come già detto, la circolare Inps più dettagliata dovrebbe essere emanata entro fine mese e, pertanto, sarà nostra premura fornirvi successivamente le conseguenti istruzioni a riguardo.

Data la platea vastissima di soggetti interessati e considerato che la domanda va presentata attraverso le credenziali personali, lo STUDIO NON POTRÀ PROVVEDERE all’inoltro della domanda, ma resta, come sempre, a Vostra disposizione per qualsiasi delucidazione, aiuto o supporto di cui avrete bisogno.

 

Un caro saluto a Tutti.

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